Art. 6 — Trattamenti che presentano rischi specifici

I trattamenti dei dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata, con particolare riguardo alle banche di dati genetici o biometrici, alle tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, alle banche dati e ai trattamenti di cui all'articolo 7 basati su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni o su particolari tecnologie, sono effettuati nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante ai sensi dell'articolo 17 del Codice, sulla base di preventiva comunicazione inviata con le modalita' indicate nell'articolo 39 del Codice. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati relativamente ai dati di cui al comma 1, soggetti a trattamento automatizzato, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti da speciali disposizioni. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.

Testo vigente dal 14 marzo 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15~art6 · fonte del testo