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Miscellanea
Regolamento
Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87
Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009
- Aggiornato al
- 2 gennaio 2026
- Articoli
- 36
- Versione storica
- 1
Capo I — Disposizioni generaliartt. 1-2
Capo II — Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale, modalità di acquisizione di campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei profili del DNA, di trattamento e di accesso ai datiartt. 3-10
Sezione I — Organizzazione e funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale
Sezione II — Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
- Art. 5Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge
- Art. 6Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati
Sezione III — Modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale
Sezione IV — Modalità di consultazione dei dati richiesti in ambito nazionale
Capo III — Disposizioni per la consultazione automatizzata della banca dati per finalità di cooperazione transfrontalieraartt. 11-18
Sezione I — Scambio di informazioni per finalità di cooperazione transfrontaliera
Sezione II — Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Capo IV — Tecniche, modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici e tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNAartt. 19-25
Sezione I — Tecniche e modalità di analisi dei campioni biologici
Sezione II — Tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA
Capo V — Attribuzioni del responsabile della banca dati e del laboratorio centrale e competenze tecnico professionali del personale addettoartt. 26-27
Capo VI — Modalità e termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vitaart. 28
Capo VII — Cancellazione dei dati e distruzione dei relativi campioni biologiciartt. 29-32
- Art. 29Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge
- Art. 30Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge
- Art. 31Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge
- Art. 32Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge
