Art. 30 — Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge

Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge, il personale del laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'identificazione del cadavere o al ritrovamento di resti cadaverici o della persona scomparsa, previo nulla osta dell'Autorita' giudiziaria, procede:

  • a)alla cancellazione del profilo del DNA abbinato al codice reperto biologico del cadavere, dei resti cadaverici, della persona scomparsa e dei consanguinei;
  • b)alla distruzione dei campioni biologici dei consanguinei, se in suo possesso;
  • c)qualora non sia in possesso dei campioni biologici, comunica al laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto alla tipizzazione del DNA dei consanguinei il relativo codice reperto biologico, per la distruzione;
  • d)comunica, per via telematica, al sistema AFIS il codice prelievo del campione che e' stato distrutto al fine di consentire l'aggiornamento del dato. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-07;87~art30 · fonte del testo