Art. 3 — Commissione consultiva per i biocidi
La Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
- a)il direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute che la presiede;
- b)due rappresentanti del Ministero della salute competenti per materia;
- c)due rappresentanti del Ministero della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici;
- d)due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici;
- e)due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita' per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;
- f)due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;
- g)un rappresentante del Ministero del lavoro e della politiche sociali per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
- h)un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;
- i)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla pesca ed all'acquacoltura. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti. La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno. Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
Testo vigente dal 6 luglio 2007
