La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' composta da:

  • a)il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;
  • b)il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne e' componente di diritto;
  • c)un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  • d)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • e)un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
  • f)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
  • g)un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;
  • h)un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terra' conto dei dati relativi alla rappresentativita' delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione e' designato un supplente. La Commissione Centrale esprime parere:
  • a)sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione;
  • b)su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi;
  • c)sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
  • d)in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;
  • e)in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel proprio seno un Comitato composto:
  • a)dal Presidente della Commissione;
  • b)da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;
  • c)da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 2 La Commissione e' ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento della Commissione, nonche' i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

2

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 243) che il Comitato di cui al comma 4 del presente articolo e' integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2007 al 1 gennaio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 243) che il Comitato di cui al comma 4 del presente articolo e' integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78~art4 · fonte del testo