Art. 5 — Collaborazioni tra istituzioni
Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalita', tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:
- a)programmare procedure di reclutamento comuni a piu' istituzioni;
- b)utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalita' di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
Testo vigente dal 20 giugno 2024
