Art. 5 — Collaborazioni tra istituzioni

Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalita', tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:

  • a)programmare procedure di reclutamento comuni a piu' istituzioni;
  • b)utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso del medesimo, definendo le modalita' di ripartizione tra le istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Testo vigente dal 20 giugno 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83~art5 · fonte del testo