Art. 8 — Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

La programmazione della formazione e' ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative. Il Programma triennale contiene:

  • a)il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
  • b)il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
  • c)la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
  • d)l'individuazione delle ulteriori attivita' formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalita' di contribuzione;
  • e)la definizione delle modalita' e dell'estensione del coinvolgimento nelle attivita' di formazione delle universita' e degli istituti di formazione;
  • f)la definizione dei contenuti, delle modalita' di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati. Le Scuole erogano l'attivita' formativa di competenza in conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.

Testo vigente dal 24 giugno 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;70~art8 · fonte del testo