Art. 8 — Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari
La programmazione della formazione e' ispirata al criterio generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative. Il Programma triennale contiene:
- a)il quadro generale delle esigenze formative di ogni amministrazione;
- b)il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
- c)la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione generale della loro organizzazione;
- d)l'individuazione delle ulteriori attivita' formative offerte dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle relative modalita' di contribuzione;
- e)la definizione delle modalita' e dell'estensione del coinvolgimento nelle attivita' di formazione delle universita' e degli istituti di formazione;
- f)la definizione dei contenuti, delle modalita' di stipula e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i soggetti privati. Le Scuole erogano l'attivita' formativa di competenza in conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.
Testo vigente dal 24 giugno 2013
