Ciclo del reclutamento e della mobilita' Le cessazioni dal servizio sono rilevate e approvate dal consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero entro il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della cessazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' adottato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento. Entro il successivo 31 dicembre, il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le cessazioni effettivamente intervenute. La programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 3 e' approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico e trasmessa al Ministero entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento al triennio successivo, e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nonche' in ogni momento per l'adeguamento alla normativa nazionale o ai fini di cui al comma 6. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre. Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 possono essere precedute, previa delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, da procedure di mobilita' destinate rispettivamente a ricercatori e docenti di ruolo presso altre istituzioni nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a)pubblicazione di un bando per la mobilita' sul sito dell'istituzione per almeno quindici giorni, con l'indicazione del settore artistico-disciplinare e con la facolta' di specificare uno o piu' profili disciplinari;
  • b)nomina di una commissione tecnica composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui e' bandita la procedura di mobilita';
  • c)valutazione dei titoli di servizio e di studio e delle eventuali precedenze sulla base delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
  • d)valutazione dell'esperienza artistica e professionale in conformita' alle esigenze rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione in misura non inferiore al cinquanta per cento del punteggio attribuito. I posti di docente e ricercatore vacanti per mobilita' del titolare verso altra istituzione possono essere inseriti nella programmazione del personale di cui all'articolo 3, possono essere oggetto delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato o determinato di cui al comma 4 e non sono ulteriormente oggetto delle procedure di mobilita' di cui al comma 5. Le procedure di mobilita' di cui al comma 5 comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 14, commi da 1 a 3, sono precedute dalle relative procedure di mobilita' di cui all'articolo 14, comma 4. Tali procedure di mobilita' comportano l'impiego di facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le cessazioni derivanti da mobilita' verso altra istituzione statale comportano un corrispondente aumento delle facolta' assunzionali per il costo medio equivalente del profilo oggetto di mobilita', ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e). Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 12 rientrano nella programmazione di cui all'articolo 3 e precedono le procedure di mobilita' e reclutamento di cui ai commi 4 e 5. Due o piu' istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo, del medesimo profilo professionale, e, per il personale docente e ricercatore, del medesimo settore artistico-disciplinare, possono disporre lo scambio di sede tra gli interessati, previa comunicazione al Ministero.

Testo vigente dal 20 giugno 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-04-24;83~art4 · fonte del testo