Sede di servizio 1. Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento e' tenuto a prestare servizio presso il centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato. Nei confronti del detto personale non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Visto, il Ministro del tesoro CARLI
Testo vigente dal 24 aprile 1990
