Art. 8 — Sede di servizio
Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento e' tenuto a prestare servizio presso le sedi centrali o periferiche del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di assunzioni, trasferimenti, comandi e distacchi.
Testo vigente dal 2 marzo 1995
