Art. 8 — Sede di servizio

Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento e' tenuto a prestare servizio presso le sedi centrali o periferiche del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di assunzioni, trasferimenti, comandi e distacchi.

Testo vigente dal 2 marzo 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766~art8 · fonte del testo