REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONDUZIONE TECNICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 890 Art. 1. Modalita' di assunzione 1. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, puo' procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale nei limiti dell'organico previsto dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, previa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generalo dello Stato, per le qualifiche funzionali superiori alla sesta, puo' altresi' procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con analogo decreto del 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno concordati con l'amministrazione interessata al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.
Testo vigente dal 24 aprile 1990
