Art. 84 — Personale
Gli atleti dei gruppi sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attivita' agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attivita' sportive, anche in sede periferica. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 2002, N. 132)). La direzione tecnica e la funzione di allenatore possono essere affidate, a seconda delle discipline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale sanitario.
Testo vigente dal 20 luglio 2002
