Art. 83 — Principi generali
Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attivita' sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali. La struttura organizzativa dell'attivita' sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Per le finalita' dei gruppi sportivi e per l'attivita' locale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano o con singole Federazioni sportive.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
