Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attivita' sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali. La struttura organizzativa dell'attivita' sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Per le finalita' dei gruppi sportivi e per l'attivita' locale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano o con singole Federazioni sportive.

Testo vigente dal 1 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82~art83 · fonte del testo