Art. 28 — Controlli sui servizi
Il comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduita' il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente. Dei controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il comandante del reparto riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell'istituto di istruzione. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui al comma 1 deve attivarsi affinche' l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
