Art. 39 — Preposti ai singoli servizi
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:
- 1)assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio;
- 2)controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
- 3)informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonche' su ogni altro fatto rilevante;
- 4)assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonche' dei locali e degli spazi da essi utilizzati;
- 5)presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati;
- 6)fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi;
- 7)distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente;
- 8)eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessita', la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente;
- 9)osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra. I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
