Art. 39 — Preposti ai singoli servizi

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:

  • 1)assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio;
  • 2)controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
  • 3)informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonche' su ogni altro fatto rilevante;
  • 4)assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonche' dei locali e degli spazi da essi utilizzati;
  • 5)presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati;
  • 6)fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi;
  • 7)distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente;
  • 8)eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessita', la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente;
  • 9)osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra. I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.

Testo vigente dal 1 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82~art39 · fonte del testo