Art. 31 — Condizioni economiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2001 al 16 settembre 2003. 243 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorita' fa si' che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e disaggregazione. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorita'. L'Autorita' puo' autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-11;77~art31 · fonte del testo
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