Art. 13 — Condizioni economiche di offerta e principi di contabilità dei costi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2001 al 16 settembre 2003. 456 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:
tolto: a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;
tolto: b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi;
tolto: c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate. Per le linee affittate fornite da piu' organismi possono essere applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a meta' circuito. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi:
tolto: a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione di tali linee e la relativa fatturazione;
tolto: b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attivita'. I costi comuni sono imputati, per categorie, come segue:
tolto: 1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;
tolto: 2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghi;
tolto: 3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo diretto ne' in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate, da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorita' previa informazione alla Commissione europea. L'Autorita' tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7. L'Autorita' non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica. L'Autorita' puo' decidere di non applicare i requisiti di cui al comma 1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-11;77~art13 · fonte del testo
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