Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2001 al 16 settembre 2003. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

tolto: a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti;

tolto: b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno che essi non decidano diversamente;

tolto: c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-11;77~art23 · fonte del testo