Art. 20 — Servizi elenchi abbonati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2001 al 16 settembre 2003. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. L'Autorita' garantisce che:
tolto: a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;
tolto: b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorita', e aggiornati periodicamente;
tolto: c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), rispettano il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-11;77~art20 · fonte del testo
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