Art. 7 — Norme transitorie di inquadramento

Il personale in servizio presso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890, puo' essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all'art. 2 della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attivita' direttamente connessa alla conduzione tecnica del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro per un periodo compiuto di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Testo vigente dal 2 marzo 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-11-11;766~art7 · fonte del testo