Art. 24 — Dotazioni organiche
Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita', in applicazione dell'art. 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono costituite dai posti previsti in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni ed alle procedure previste dall'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio l991, n. 171, di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
1Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
