Art. 21 — Dotazioni organiche
In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla meta' di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attivita' di istituto, si fara' luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
