I laboratori e i servizi dell'Istituto superiore di sanita' entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario provvedono alla ricognizione del proprio fabbisogno di beni e servizi occorrenti per l'espletamento dell'attivita' istituzionale. Al relativo coordinamento, sulla base di scale di priorita', prefissate dal direttore, in relazione alle risorse di bilancio, provvede apposita commissione nominata con provvedimento del direttore. E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento di spesa relativa al medesimo oggetto. La destinazione esclusiva alla ricerca scientifica dei beni e' dichiarata dal direttore dell'Istituto, anche in relazione all'applicazione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'Istituto superiore di sanita' provvede, altresi, direttamente alle forniture d'ufficio, valutando autonomamente la indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo. Con successivo decreto del Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con le modalita' di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e' emanato apposito capitolato d'oneri generale disciplinante le forniture ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

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Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1995 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754~art12 · fonte del testo