Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1994 al 8 novembre 2001. 205 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale. I lavori sono effettuati sotto la direzione dell'ufficio tecnico istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cui e' preposto un ingegnere dei ruoli dell'Amministrazione rivestente qualifica non dirigenziale coadiuvato da personale con profilo professionale tecnico inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati nominati dal dirigente competente o dal personale del predetto ufficio tecnico qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera L. 5.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente dirigente. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' consentito, ove possibile, il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.aggiunto: PROVVIDEMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-01;600~art9 · fonte del testo