Art. 6 — Livelli e posti di funzione
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1997 al 25 aprile 2001. 112 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 3, gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze, i livelli ed i posti di funzione sono determinati secondo quanto indicato nelle tabelle A e B che fanno parte integrante del presente regolamento. All'aumento dei posti di dirigente generale, derivante dalle previsioni contenute negli articoli 1 e 3, corrisponde la riduzione di undici dirigenti non generali, da attuarsi con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione del comma 3 dello stesso articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;699~art6 · fonte del testo
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