Art. 14
Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.".
Testo vigente dal 4 febbraio 1997
