Art. 12
Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,". Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1 e' inserito il seguente: "6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".
Testo vigente dal 4 febbraio 1997
