Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,". Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1 e' inserito il seguente: "6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".

Testo vigente dal 4 febbraio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693~art12 · fonte del testo