Art. 24 — Iscrizione nelle liste

Iscrizione nelle ((elenchi)) ((I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie, distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, e' operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.)). Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:

  • a)presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza e' compreso o coincide con quello di una ((centro)) per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;
  • b)presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale e' compreso o coincide con quello di piu' sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le ((centri)) per l'impiego rispettivamente interessate;
  • c)presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi ((centro)) per l'impiego operante nel territorio nazionale. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi ((del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)), il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui ((agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)), debbono produrre alle ((centri)) per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La ((centro)) per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle ((elenchi)) di collocamento. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle ((elenchi)) di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari ((degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)), eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilita'. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le ((centri)) per l'impiego formano, con le medesime modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilita' ai predetti rapporti. (( Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2. )) I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.

Testo vigente dal 14 luglio 2023

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1997 al 14 luglio 2023. 61 parole tolte, 86 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le sezioni circoscrizionaliaggiunto: Iscrizione nelle elenchi I centri per l'impiego formano una graduatoria relativa a tolto: categorie, qualifiche aggiunto: ciascuna area o categoria e profili generici e diverse graduatorie tolto: per categorie, qualificheaggiunto: , distinte per area o categoria, e profili che richiedono specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, … di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato.aggiunto: . Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata …

… il cui ambito territoriale di competenza e' compreso o coincide con quello di una tolto: sezione circoscrizionale aggiunto: centro per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;

… stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le tolto: sezioni circoscrizionali aggiunto: centri per l'impiego rispettivamente interessate;

… le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi tolto: sezione circoscrizionale aggiunto: centro per l'impiego operante nel territorio nazionale. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi tolto: della legge 4 gennaio 1968 aggiunto: del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. tolto: 15 aggiunto: 445, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza … requisiti nei modi di legge. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui tolto: all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 aggiunto: agli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, debbono produrre alle tolto: sezioni circoscrizionali aggiunto: centri per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La tolto: sezione circoscrizionale aggiunto: centro per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle tolto: liste aggiunto: elenchi di collocamento. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle tolto: liste aggiunto: elenchi di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari tolto: dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986 aggiunto: degli articoli 678 e 1014 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. tolto: 958 aggiunto: 66, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le … alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le tolto: sezioni circoscrizionali aggiunto: centri per l'impiego formano, con le medesime modalita' per le assunzioni a tempo indeterminato, … ai predetti rapporti. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate tolto: dalla commissione circoscrizionale per l'impiego aggiunto: dal centro per l'impiego competente a formulare la graduatoria, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487~art24 · fonte del testo