Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a)«decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
- b)«codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- c)«regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui all'articolo 5 del codice;
- d)«regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi dell'articolo 196 del codice;
- e)«codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare;
- f)«testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- g)«intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dell'Italia e di uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;
- h)«autorita' di vertice»: il Capo di Stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- i)«operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- l)«area delle operazioni»: ambito operativo territoriale definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione dell'operazione militare all'estero;
- m)«operatore economico localizzato»: operatore economico che, nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare prontamente e' adeguatamente le esigenze operative. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo.
Testo vigente dal 13 maggio 2013
