Dopo l'art. 60 dello statuto e' inserito il seguente: "Art. 60-bis. - 1. Per la sezione cinema, fermi restando i criteri previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti alla categoria autori e sino a quando non verranno effettuati incassi per corrispondenti diritti amministrati:
- a)hanno diritto di essere votati gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno cinque anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno quattro opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno venticinque opere cinematografiche o assimilate;
- b)hanno diritto di voto gli iscritti ordinari produttori e concessionari, con esclusione degli eredi, che abbiano diritto di essere votati ai sensi della precedente lettera a) nonche' quelli, con esclusione degli eredi, che abbiano un'anzianita' di iscrizione di almeno tre anni e abbiano, nel triennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, se produttori, realizzato almeno due opere cinematografiche o assimilate, ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti dalla Societa' per almeno quindici opere cinematografiche o assimilate.".
Testo vigente dal 6 dicembre 1994
