L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 - 1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:

  • a)un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;
  • b)un esemplare presso l'autorita' cui ne e' devoluta la compilazione. 2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare e' redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto. 3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza".

Testo vigente dal 6 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;670~art3 · fonte del testo