Art. 3
L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 - 1. I documenti caratteristici dei sottufficiali sono redatti in duplice esemplare e custoditi:
- a)un esemplare presso il comando di corpo, per i sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica; presso il Ministero per i sottufficiali della Marina;
- b)un esemplare presso l'autorita' cui ne e' devoluta la compilazione. 2. Per i sottufficiali nocchieri di porto della Marina militare e' redatto un terzo esemplare, da custodirsi presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto. 3. I documenti caratteristici devono essere tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza".
Testo vigente dal 6 dicembre 1994
