Art. 2
Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e' sostituito dal seguente: "Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e' redatto un terzo esemplare che e' custodito, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma e dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto".
Testo vigente dal 6 dicembre 1994
