Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualita' fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorita' civile il riferimento alle qualita' militari e' omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.".

Testo vigente dal 9 maggio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-04-02;120~art1 · fonte del testo