Art. 17 — Acquisto di materiale usato
Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a)il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (PMI), il periodo sopraccitato puo' essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorita' di gestione;
- b)il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c)le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2025
