Art. 4-bis — Lavoro agile
Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia. ((L'Amministrazione e' tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro agile in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124.))
Testo vigente dal 4 dicembre 2025
