Reperibilita' In relazione alla necessita' di garantire la salvaguardia delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti, il funzionario della carriera prefettizia assicura la reperibilita' durante le ore eccedenti l'orario di servizio nell'ambito dei principi e dei criteri indicati nel presente articolo. Cio' nei casi in cui sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessita' operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessita' di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate nel presente comma. La fissazione dell'orario per l'effettuazione dei turni di reperibilita' e l'individuazione delle modalita' applicative per lo svolgimento del servizio tengono conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura e sono rimesse alla negoziazione in sede decentrata. In mancanza di tali accordi, ovvero laddove non espressamente previsto, il turno di reperibilita' si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l'intera giornata. Gli uffici nei quali deve essere assicurata la reperibilita' sono individuati come segue:

  • a)Prefetture - Uffici territoriali del Governo, per le esigenze di cui al comma 1;
  • b)Uffici di diretta collaborazione con il Ministro individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, per le esigenze di:
  • 1)Ufficio di Gabinetto;
  • 2)Segreteria speciale;
  • 3)Ufficio Relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale;
  • 4)Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari;
  • c)Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, per le esigenze di: 1) Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
  • d)Dipartimento della Pubblica sicurezza, per le esigenze di:
  • 1)Segreteria del Dipartimento - Ufficio I: Ufficio analisi, coordinamento e documentazione;
  • 2)Segreteria del Dipartimento - Ufficio II: Ufficio Affari generali e personale;
  • 3)Direzione centrale della Polizia criminale - Ufficio II: Ufficio affari giuridici e del contenzioso;
  • 4)Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia di frontiera;
  • 5)Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
  • e)Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per le esigenze di:
  • 1)Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
  • 2)Direzione centrale per i Servizi civili, per l'immigrazione e asilo;
  • f)Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per le esigenze di:
  • 1)Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento;
  • g)Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, per le esigenze di:
  • 1)Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento. Salvo che nelle situazioni di emergenza, ciascun servizio di reperibilita' e' assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso i Dipartimenti e gli Uffici di cui al comma 2.,garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi ((Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e' organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede.)) I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del ((servizio di reperibilita')), deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. ((Nei casi in cui, durante il servizio di reperibilita', pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze.)) In relazione alle situazioni che si possono verificare durante lo svolgimento della reperibilita', il funzionario avra' cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute piu' opportune, per le eventuali determinazioni di competenza. In caso di effettiva presenza in servizio ((o di effettiva prestazione da remoto)) durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente ((, non oltre i trenta giorni successivi.)) Negli altri casi di presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. Con accordi decentrati a livello centrale si procede alla eventuale modifica degli uffici indicati al comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di risultato, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 22. Con accordi decentrati da stipularsi a livello di uffici centrali e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'. Anche con riguardo alla disciplina ((del servizio)) di reperibilita' trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, ((alla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne faccia richiesta,)) e' riconosciuto l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu' favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.

Testo vigente dal 4 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2022 al 4 dicembre 2025. 20 parole tolte, 77 parole aggiunte.

… 2.,garantendo l'alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi ed a quelli non lavorativi aggiunto: Allo scopo di garantire le esigenze di riposo fisiologico e la sostenibilita' del servizio, la reperibilita' e' organizzata prevedendo la massima rotazione possibile, tenuto conto del personale in servizio e delle esigenze della sede. I titolari degli uffici provvedono, avvalendosi di funzionari appositamente designati, all'addestramento di tutto il personale interessato. Il funzionario della carriera prefettizia, durante lo svolgimento del tolto: turno aggiunto: servizio di reperibilita', deve essere rintracciabile all'utenza telefonica preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il tolto: turno aggiunto: servizio di reperibilita', aggiunto: pur avvalendosi delle moderne tecnologie, l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti aggiunto: o indifferibili da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che … opportune, per le eventuali determinazioni di competenza. In caso di effettiva presenza in servizio aggiunto: o di effettiva prestazione da remoto durante il periodo di reperibilita' in un giorno non lavorativo, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell'intera giornata lavorativa. Il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente tolto: al massimo entro i quindiciaggiunto: , non oltre i trenta giorni successivi. Negli altri casi ditolto: ... presenza in servizio si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 3. … e periferici sono individuate specifiche modalita' applicative della reperibilita'. Anche con riguardo alla disciplina tolto: dei turni aggiunto: del servizio di reperibilita' trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori. In particolare, tolto: alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni aggiunto: alla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a 3 anni o, alternativamente, al lavoratore padre convivente con la stessa, che ne tolto: facciano aggiunto: faccia richiesta, e' riconosciuto l'esonero dalla reperibilita' nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:00, salvo diverse e piu' favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-04;66~art12 · fonte del testo