L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Testo vigente dal 18 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-08;66~art4 · fonte del testo