Art. 6 — Modalità e termini di pagamento
Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
- a)per le attivita' a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;
- b)per le attivita' occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
- c)per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale. Nei casi di mancato svolgimento delle attivita' soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta e' commisurata alle somme non rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento. Qualora l'effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.
Testo vigente dal 18 febbraio 2000
