Art. 43 — Componimenti amichevoli
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1994 al 30 ottobre 2010. 329 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
tolto: a) un compenso fisso di L. 15.000 per ciascun creditore;
tolto: b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, in compenso cosi' determinato: fino a L. 500.000.000 dal 3% al 4%; per il di piu' fino a L. 1.000.000.000 dal 2% al 3%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 dall'1,5% al 2%; per il di piu' fino a L. 10.000.000.000 dall'1% all'1,5%; per il di piu' oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,5% all'1%. Se provvede anche al realizzo delle attivita', al dottore commercialista competono, altresi', gli onorari previsti all'art. 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%. Competono, altresi', gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte. Se il componimento amichevole e' limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e' applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficolta' incontrate ed alla durata della moratoria. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 26. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'art. 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla meta' degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine. Onorario minimo L. 2.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-10;645~art43 · fonte del testo
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