Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 362 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Al ragioniere, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:

tolto: a) un compenso fisso di lire 15.000 per ciascun creditore;

tolto: b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso cosi' determinato, calcolato per scaglioni: fino a lire 500.000.000 dal tre per cento al quattro per cento; da lire 500.000.001 a lire 1.000.000.000 dal due per cento al tre per cento; da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 dall'uno virgola cinque per cento al due per cento; da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000 dall'uno per cento all'uno virgola cinque per cento; oltre lire 10.000.000.000 dallo zero virgola cinque per cento all'uno per cento. Se provvede anche al realizzo delle attivita', al ragioniere competono, altresi', gli onorari previsti all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), applicando ad essi una riduzione del cinquanta per cento. Competono, altresi', gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte. Se il componimento amichevole e' limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, ai compensi di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo e' applicata una riduzione compresa tra il quaranta per cento e l'ottanta per cento, avuto riguardo alle difficolta' incontrate ed alla durata della moratoria. Gli onorari previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26. Se il componimento amichevole non riesce, al ragioniere, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a), comma 1, del presente articolo e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla meta' degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine. L'onorario minimo e' di lire 2.000.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art43 · fonte del testo