Art. 19 — Indennità
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Al ragioniere spettano le seguenti indennita':
tolto: a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessita':
tolto: 1) del ragioniere: lire 100.000 per ora o frazione di ora, lire 800.000 per l'intera giornata;
tolto: 2) dei collaboratori e sostituti: lire 35.000 per ora o frazione di ora, lire 270.000 per l'intera giornata;
tolto: b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: lire 100.000;
tolto: c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: lire 5.000 per ogni facciata;
tolto: d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da lire 30.000 a lire 200.000 mensili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art19 · fonte del testo
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