Art. 96
1. All'articolo 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm";
- b)Al comma 2 la parola: "realizzati" e' sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosita'".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
