Art. 139
All'articolo 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1:
- A)prima della parola: "indicate" sono inserite le seguenti: "tra quelle";
- B)dopo le parole: "al presente titolo" sono inserite le seguenti: "ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,";
- C)dopo la parola: "ufficio" e' soppressa, ogni volta, la seguente: "provinciale";
- D)le parole: "competente in base" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione";
- E)le parole "dove ha sede la ditta" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui territorio di competenza ha sede la ditta";
- b)Al comma 2:
- A)il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
- a)la massa complessiva massima;
- b)la massa massima rimorchiabile;
- c)le masse massime sugli assi;
- d)il numero di assi;
- e)gli interassi;
- f)le carreggiate;
- g)gli sbalzi;
- h)il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
- i)l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
- l)la potenza massima del motore;
- m)il collegamento del motore alla struttura del veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa."
- B)dopo la parola: "ufficio" e' soppressa la seguente: "provinciale";
- c)E' aggiunto in fine il seguente comma: "4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
