Art. 78
1. All'articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue.";
- b)Al comma 6:
- A)le parole: "e propri" sono soppresse;
- B)alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa;
- C)sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
