All'articolo 58, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Le parole: "rimossi entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "adeguati entro tre anni";
  • b)In fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilita' di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa e' subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art48 · fonte del testo