Art. 120
1. All'articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1:
- A)dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- n)furgoni blindati per trasporto valori;";
- B)conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
- b)Al comma 2:
- A)dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere: "dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee)autoveicoli per uso ufficio;
- ff)autoveicoli per uso officina;
- gg)autoveicoli per uso negozio;
- hh)autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;".
- B)conseguentemente la preesistente lettera "dd)" e' sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
