Art. 120

1. All'articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1:
  • A)dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  • n)furgoni blindati per trasporto valori;";
  • B)conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
  • b)Al comma 2:
  • A)dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere: "dd) autoveicoli per uso abitazione;
  • ee)autoveicoli per uso ufficio;
  • ff)autoveicoli per uso officina;
  • gg)autoveicoli per uso negozio;
  • hh)autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;".
  • B)conseguentemente la preesistente lettera "dd)" e' sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art120 · fonte del testo