Art. 121
All'articolo 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1:
- A)alla lettera d) la parola "pulverulenti" e' sostituita dalla seguente: "pulvirulenti";
- B)dopo la lettera "l)" sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- n)telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;";
- C)conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
- b)Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito da <punto e virgola>e sono aggiunte in fine le seguenti lettere: "d) attrezzati con pompe;
- e)attrezzati con scale;
- f)attrezzati con gru;
- g)attrezzati con saldatrici;
- h)attrezzati con scavatrici;
- i)attrezzati con perforatrici;
- l)attrezzati con gruppi elettrogeni;
- m)attrezzati con bobine avvolgicavi;
- n)attrezzati per uso abitazione;
- o)attrezzati per uso ufficio;
- p)attrezzati per uso officina;
- q)attrezzati per uso negozio;
- r)attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- s)dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
