Art. 121

All'articolo 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1:
  • A)alla lettera d) la parola "pulverulenti" e' sostituita dalla seguente: "pulvirulenti";
  • B)dopo la lettera "l)" sono aggiunte le seguenti lettere: "m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
  • n)telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli;";
  • C)conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
  • b)Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito da <punto e virgola>e sono aggiunte in fine le seguenti lettere: "d) attrezzati con pompe;
  • e)attrezzati con scale;
  • f)attrezzati con gru;
  • g)attrezzati con saldatrici;
  • h)attrezzati con scavatrici;
  • i)attrezzati con perforatrici;
  • l)attrezzati con gruppi elettrogeni;
  • m)attrezzati con bobine avvolgicavi;
  • n)attrezzati per uso abitazione;
  • o)attrezzati per uso ufficio;
  • p)attrezzati per uso officina;
  • q)attrezzati per uso negozio;
  • r)attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
  • s)dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art121 · fonte del testo