Art. 231

1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue:

  • a)All'appendice I - Art. 198:
  • A)al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa.
  • b)All'appendice II - Art. 199:
  • A)al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)";
  • B)al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile".
  • c)All'appendice III - Art. 219:
  • A)nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla seguente: "veicoli";
  • B)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.";
  • C)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.";
  • D)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.";
  • E)al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.";
  • F)al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),".
  • d)All'appendice V - Art. 227
  • A)al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) Massa in ordine di marcia (tara).
  • b)Massa massima tecnicamente ammissibile.
  • c)Masse massime sugli assi.";
  • B)al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.";
  • C)al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) Pneumatici e sospensioni.";
  • D)al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili e loro ancoraggi.";
  • E)al punto G) la lettera f) e' soppressa;
  • F)al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l) diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.".
  • e)All'appendice VI - Art. 231
  • A)al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni volta, con lettere maiuscole;
  • B)al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la punteggiatura e' modificata nel modo seguente: "CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (piu' o meno) 5 mm.";
  • C)al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono soppresse;
  • D)al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
  • f)All'appendice VIII - Art. 237:
  • A)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) Sistemi di frenatura. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
  • g)All'appendice X - Art. 241:
  • A)nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle seguenti: "e dei consorzi abilitati";
  • B)al comma 1: B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati"; B.2) alla lettera a): B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono"; B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente: "3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;"; B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito da <punto e virgola> ed e' aggiunto in fine il seguente punto 6): "6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura."; B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi"; B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse; B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso; B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse."; B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione <punto e virgola> e' sostituito da <virgola> e le parole: "e' ammesso altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni."; B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo"; B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" e' aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.";
  • C)E' aggiunto il seguente comma: "2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
  • h)All'appendice XII - Art. 257:
  • A)al comma 1: A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici"; A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli"; A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici";
  • B)al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere";
  • C)al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.".
  • i)All'appendice XIII - Art. 260:
  • A)al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
  • B)al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
  • C)al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-";
  • D)al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
  • E)al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla";
  • F)al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art231 · fonte del testo