Art. 28 — Acquisti
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, della quale debbono erisultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alle deliberazioni debbono essere allegati i seguenti documenti:
- a)il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate:
- b)la relazione del presidente dell'Ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti eslusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto p) dell'art. 5.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
