Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1994 al 8 novembre 2001. 867 parole tolte, 11 parole aggiunte in 20 capoversi.

tolto: I lavori, le provviste, ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

tolto: a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

tolto: b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

tolto: c) locazione per non piu' di sei mesi di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti ovvero idonei;

tolto: d) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tolto: e) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, periodici e ad agenzie di informazioni, acquisto di opere d'arte, collezioni scientifiche;

tolto: f) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare comunque su presentazione di fattura;

tolto: g) stampa di bollettini, circolari e materiale vario, qualora mo- tivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilita' di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

tolto: h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

tolto: i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

tolto: l) spese di rappresentanza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

tolto: m) rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

tolto: n) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'uso di macchine, provvista di oggetti di corredo e di biancheria, riparazione e lavatura degli stessi;

tolto: o) acquisto, manutenzione e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, materiale per disegno e per fotografia, reagenti chimici e combustibili per laboratorio;

tolto: p) acquisto e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computers nonche' di apparecchi scientifici, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 1140 del 28 settembre 1942;

tolto: q) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi; acquisto di carburante e lubrificanti, nonche' spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei "premi" di assicurazioneR.C. per gli automezzi e motomezzi in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tolto: r) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tolto: s) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma delle vigenti disposizioni, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonche' dei concorsi indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tolto: t) spese per studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze. Per le spese di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), i) escluse le spese per fornitura di acqua, gas e energia elettrica o), p), q), r), s), t), il ricorso alla gestione in economia e' ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 50.000.000; per quelle di cui al punto a)

tolto: nei casi in cui non sia superiore a L. 150.000.000. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' forniture, lavori o servizi. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite all'Amministrazione centrale stessa e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa. I titolari degli uffici provinciali metrici, potranno disporre, sulle apposite aperture di credito, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le spese in economia che non superino L. 5.000.000.aggiunto: PROVVIDEMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-01;600~art1 · fonte del testo